I diritti del turista

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di Simone Giallonardo

In questo periodo molti italiani si apprestano ad organizzare le vacanze estive da. Non sempre, purtroppo, questo periodo di benessere e relax si dimostrano un’esperienza positiva. Questo perché spesso quello che ci viene prospettato come un viaggio straordinario si trasforma in una gita tragicomica.

Il pacchetto turistico

Ogni volta che acquistiamo un pacchetto turistico diveniamo titolari di una serie di diritti.  Grazie alle novità che l’Unione europea ha introdotto nel diritto interno possiamo usufruirne. Tuttavia spesso non li conosciamo. Ai sensi del Codice del Turismo per pacchetto turistico si intende quel contratto che ha ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso o le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici di tipo ricreativo. Anche se tali servizi vengano fatturati distintamente si tratta sempre di pacchetto turistico; inoltre, non è necessario che il venditore sia un’agenzia di viaggi, l’organizzatore può essere infatti chiunque.

Dal momento dell’acquisto scattano una serie di doveri in capo al venditore e diritti per il turista. In particolare, il primo ha l’obbligo di dare al turista tutte le informazioni dell’oggetto del pacchetto (ad esempio le modalità di trasporto, cosa comprende la quota, il tipo di assicurazione, etc.), nonché deve fornire assistenza e soluzioni alternative in caso di spiacevoli inconvenienti.

Nel caso in cui il pacchetto venga annullato non per colpa del turista, quest’ultimo ha diritto a ricevere un altro pacchetto di valore equivalente o superiore, oppure se inferiore riceve anche la differenza. Nel caso in cui tali soluzioni non siano soddisfacenti, egli ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto entro 7 giorni.

Il danno da vacanza rovinata

Uno dei diritti più innovativi è riconosciuto dall’art. 47 del Codice del Turismo, il quale introduce nel nostro ordinamento il cd. danno da vacanza rovinata. Esso ricorre ogni volta in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non siano di scarsa importanza. In questo caso il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso. Il legislatore tutela l’irripetibilità dell’occasione perduta, come bene danneggiato. Si tratta di un danno non patrimoniale che consiste nella perdita di un’occasione unica e irripetibile di relax.

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Pertanto, se abbiamo prenotato un hotel a cinque stelle e l’abbiamo trovato fatiscente, pensiamoci. Oppure se, una volta arrivati a destinazione, la guida che avrebbe dovuto aiutarci in città non si è fatta viva, contattiamo il nostro legale di fiducia. Potrebebro esserci i presupposti per chiedere i danni all’organizzatore.

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