Il decreto “rilancio” ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (e titolari di reddito agrario), con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Si dovrà in particolare presentare un’apposita istanza, anche tramite intermediario, entro 60 giorni dall’apertura di un canale telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia con accredito sul conto corrente.

Il contributo non spetta secondo quanto previsto dalla norma:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto “Cura Italia”.

Il contributo non spetta inoltre agli enti pubblici, agli intermediari finanziari, e coloro che hanno diritto ad una indennità come i lavoratori dello spettacolo,  i professionisti iscritti alla gestione separata, e quelli con una cassa autonoma di previdenza.

Come di consueto il parametro scelto dal legislatore è il fatturato e i corrispettivi, e a seguito del riscontro di una riduzione degli stessi nel mese di aprile rispetto allo stesso mese nel 2019 (nel testo viene indicata una riduzione dei 2/3), il contribuente può fruire del contributo a fondo perduto. Il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro.

Alle persone fisiche viene comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro, per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.

Dal punto di vista fiscale, i contributi non partecipano alla formazione dell’imponibile reddituale, né del valore della produzione.

La misura vuole porre rimedio alle molteplici criticità evidenziate con la concessione dei finanziamenti garantiti dallo stato, e dovrebbe avere una maggiore velocità di erogazione. Il contribuente dopo aver autocertificato la sussistenza dei requisiti, otterrà subito il contributo, solo successivamente verranno effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate assieme alla Guardia di Finanza.

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