Roma, domani blocco auto nella fascia verde | Blocco traffico Roma 23 febbraio 2020

Domani terza domenica ecologica a Roma nel 2020 e ancora fascia verde vietata alle auto. Cambiano però gli orari. Non è tuttavia solo questo il provvedimento che trasformerà la domenica della Capitale in una giornata senza auto. E’ in programma anche #vialibera, l’appuntamento del Campidoglio che trasforma le strade della città in vie pedonali, dedicate a pedoni e ciclisti. E le manifestazioni per il Carnevale poi porteranno anche in periferia alla chiusura di diverse strade, con annesse deviazioni dei bus. Ma andiamo con ordine.

La circolazione delle auto all’interno della Fascia Verde sarà vietata dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. L’orario rispetto alle altre domeniche è stato modificato a seguito della coincidenza con il posticipo dell’incontro di calcio in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18, Roma-Lecce. In pratica si consentirà ai tifosi l’accesso allo stadio e il deflusso post partita dallo stesso. 

Previsto un potenziamento dei mezzi pubblici. La sanzione per chi viola il divieto è di 168 Euro. Da parte della polizia locale ci sarà un potenziamento del servizio di controllo in città. Durante tutta la domenica, inoltre, sull’intero territorio comunale gli impianti termici, durante il periodo massimo di funzionamento giornaliero pari a 12 ore, non potranno superare i 18 gradi per quanto riguarda edifici residenziali, uffici, negozi, chiese e luoghi di culto o adibiti ad attività ricreative e sportive, e i 17 gradi nel caso di edifici industriali e artigianali. Esclusi dalla restrizione ospedali, cliniche e case di cura oltre a scuole ed edifici assimilabili. Nella stessa giornata saranno infine intensificati i controlli per l’accertamento del rispetto del divieto di combustione all’aperto.

Ecco la lista dei veicoli che possono circolare

1. veicoli  a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli  alimentati  a  metano,  a  GPL  e  veicoli  BI – FUEL  (benzina  /  GPL  o  metano),  anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO “6”;
4. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO “2” e successivi;
5. motocicli a 4 tempi EURO “3” e successivi;
6. veicoli  adibiti  a  servizio  di  polizia  e  sicurezza,  emergenza anche  sociale,  ivi  compreso  il  soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua,  luce,  gas,  telefono,  ascensori,  impianti  di  sicurezza,  impianti  di  regolazione  del  traffico,  impianti  ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato  contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
8. veicoli  adibiti  al  trasporto,  smaltimento  rifiuti  e  tutela  igienico  ambientale,  alla  gestione emergenziale  del  verde,  alla  Protezione  civile  e  agli  interventi  di  urgente  ripristino  del  decoro urbano;
9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
10. veicoli regolamentati ai sensi della D.A.C. n. 66/2014;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)  attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli  muniti  del  contrassegno  per  persone  invalide  previsto  dal  D.P.R.  503  del  24  luglio  1996;
15. autoveicoli   impiegati   dai   medici   e   veterinari   in   visita   domiciliare   urgente,   muniti   del  contrassegno  rilasciato  dal  rispettivo  Ordine;  autoveicoli  impiegati  da  paramedici  in  servizio  di assistenza   domiciliare   con   attestazione   rilasciata   dalla   struttura   pubblicao   privata   di  appartenenza;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o  trattamenti  sanitari  per  la  cura  di  malattie  gravi,  in  grado  di  esibire  la  relativa  certificazione medica;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di  generi  alimentari  deperibili,  alla  distribuzione  di  stampa  periodica e di invii postali;
19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti  al trasporto di medicinali  e/o  trasporto  di  materiale  sanitario  di  uso  urgente  e  indifferibile  adeguatamente  certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli   utilizzati   per   il   trasporto   di   persone   che   partecipano   a   cerimonie   religiose  programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché  i  conducenti  siano  in  possesso  di  appositi  inviti  o  attestazioni  rilasciate  dai  ministri  officianti;
21. veicoli  degli  operatori  dell’informazione  quotidiana  in  servizio,  munitidel  tesserino  di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
22. veicoli  utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio  di turno presso l’aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
23. autoveicoli   e   motoveicoli   a   due   ruote   utilizzati   da   lavoratori   con   turni   lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,  con apposita certificazione del datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25.veicoli  o  mezzi  d’opera  che  effettuano  traslochi  per  i  quali  sono  state  precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di  sottoservizi,  forniti  di  adeguata  documentazione  dell’Ente  per cui  lavorano  o  che  eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale  forniti  di  apposita  documentazione  rilasciata  dai  Settori  competenti  o  di  contrassegni  rilasciati dall’organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono statiprecedentemente rilasciati  atti  concessori  di  occupazione  suolo  pubblico,  forniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l’attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario  da e per il proprio domicilio;
30. veicolidei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
31. veicoli  delle  Associazioni  o  Società  sportive  appartenenti  a  Federazioni  affiliate  al  CONI  o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del  Presidente   indicante   luogo   e   orario   della   manifestazione   sportiva   nella quale   l’iscritto   è direttamente impegnato;
32. autoveicoli  utilizzati  da  coloro  i  quali  sono  tenuti  obbligatoriamente  all’ottemperanza  di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d’Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello
34. autoveicoli in uso ai soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo per lo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche per le quali siano stati precedentemente rilasciati i relativi atti concessori di occupazione del suolo pubblico da parte del Dipartimento Attività Culturali.

 

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